IL
COLLEGIO
CARDINALIZIO:
I
Cardinali sono i collaboratori più
alti in dignità e i consiglieri dei
papa per gli affari della Chiesa. Almeno
dal secolo VI veniva chiamato cardinale il
presbitero o il diacono che per le sue
capacità veniva trasferito dalla
chiesa, in servizio della quale era stato
ordinato e della quale aveva il titolo, in
un'altra chiesa, dalla quale dipendeva (di
qui probabilmente
«cardinale», dalla parola
latina cardo). Dal secolo VIII il
titolo fu riservato ai chierici
incardinati nella chiesa cattedrale e che
costituivano il consiglio o senato del
vescovo.
A Roma
le categorie dei cardinali erano tre:
1) i cardinali diaconi, che avevano
l'amministrazione del palazzo lateranense,
dei sette dipartimenti di Roma e la cura
dei poveri che si trovavano in essi;
2) i cardinali presbiteri, preposti
in modo più stabile alle cinque
maggiori chiese di Roma (San Pietro, San
Paolo, San Lorenzo fuori le Mura, Santa
Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano),
dove svolgevano il loro servizio
liturgico;
3) i cardinali vescovi, che erano
preposti alle sette diocesi suburbicarie
di Roma e assistevano il papa nelle
cerimonie liturgiche nella Basilica
lateranense.
Tutte e
tre le categorie di cardinali erano il
consiglio o il senato del romano pontefice
e venivano inviati da questi come legati,
che lo rappresentavano anche nei concili
ecumenici. Come aiuto del papa nel governo
non solo della diocesi di Roma, ma anche
della Chiesa universale, già dal
secolo XI i cardinali cominciarono a
essere presi anche da varie parti dei
mondo e ad agire come Collegio.
I
cardinali vengono nominati dal papa nel
concistoro. Il cardinale decano presiede
il Collegio dei cardinali e tra le
sue prerogative c'è quella di
chiedere, nel conclave, a colui che
è eletto papa, se intende o no
accettare, ed eventualmente consacrare
vescovo il romano pontefice eletto,
qualora non lo fosse (CIC, can. 355). Il
cardinale vicario è colui che
rappresenta il papa e fa le sue veci nel
governo della diocesi di Roma.
Nel
1958 Giovanni XXIII superò il
limite dei 70 cardinali e stabilì
anche che i cardinali di tutti e tre gli
ordini dovessero avere la dignità
episcopale. Nel 1970 Paolo VI decise
l'esclusione dei cardinali ultraottantenni
dal conclave.
Secondo
il Codice di Diritto Canonico (can. 349)
le funzioni che il Collegio dei cardinali
deve svolgere sono tre:
- elezione, in modo collegiale, del romano
pontefice,
- consiglio del romano pontefice nel
concistoro nelle questioni di maggiore
importanza,
- aiuto dei cardinali, come singoli, al
romano pontefice nella cura quotidiana
della Chiesa universale, ricoprendo uffici
nella Curia romana: presidente della
Segreteria di Stato, membri e prefetti
delle Congregazioni romane e della
Segnatura Apostolica, membri e presidenti
dei Consigli e della Prefettura per gli
affari economici, presidente della
Penitenzieria Apostolica, della Camera
Apostolica, dell'Amministrazione del
patrimonio della Sede Apostolica, legati a
latere.
L'azione
collegiale dei cardinali come consiglieri
del papa si svolge principalmente nel
concistoro che è riunito e
presieduto da questi; il papa,
però, può riunire i
cardinali in sessione plenaria, senza che
questa assuma la forma del
concistoro.
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